Quando parliamo di responsabilità del commercialista a cosa ci riferiamo?
Una responsabilità civile, amministrativa o penale?
Ci riferiamo a tutti e tre questi tipi di responsabilità verso cui le figure professionali sopra indicate incorrono.
Il tema della responsabilità del commercialista è oggi di estrema attualità ma nello stesso tempo, riguardo a ciò, molti imprenditori ed aziende ignorano come difendersi dal loro medesimo consulente che, quasi mai, li informa dell’onerosa responsabilità che il loro lavoro comporta, sia su un piano deontologico che su quello amministrativo, civile ed infine anche penale.
La responsabilità del Commercialista è indicata tra i primi punti del Codice Deontologico di ciascun Albo o Associazione. Un Codice di Comportamento in cui si racchiudono i principi e le azioni che indirizzano la competenza di ciascun Professionista e ne perfezionano l’Etica
Tuttavia il contravvenire a questa responsabilità morale non risulta essere un deterrente per il Commercialista a precludersi di non assumersi nessuna responsabilità in relazione al mancato risultato richiesto dal cliente considerando che nella realtà gli Albi o le Associazioni , per il momento, non applicano alcun richiamo disciplinare e sanzionatorio in merito.
Solo recentemente è stata istituita, la possibilità di applicare una sanzione o un richiamo da parte dell’Albo o dell’Associazione nei confronti del Professionista per la mancata partecipazione ai corsi di aggiornamento e quindi all’ acquisizione dei crediti formativi necessari per lo svolgimento dell’attività professionale.
La responsabilità civile è regolamentata dal Codice Civile in cui si definisce come il lavoro delle figure professionali del tributarista, del commercialista, del fiscalista e dell’esperto contabile sia lo svolgimento di una professione intellettuale. Di conseguenza le suddette qualifiche sono denominate secondo la Dottrina del Codice Civile come prestazioni d’opera intellettuale ( art.1176 co 2, c.c 2236 )
Cosa comporta per queste figure professionali essere prestatore d’opera intellettuale?
La giurisprudenza civilistica riconduce l’essere prestatore d’opera intellettuale al Libro IV – Delle Obbligazioni- del Codice Civile.
Ma quali sono gli obblighi che l’esercizio dell’attività professionale comporta nei confronti dei clienti?
Secondo quanto stabilito dal Codice Civile le obbligazioni possono essere di due tipi :
- L’Obbligazione di Risultato secondo cui il Professionista ( DEBITORE ) si impegna a conseguire un risultato come frutto della prestazione. Dunque l’interesse del cliente/azienda ( CREDITORE) sarà soddisfatto solo con il conseguimento del risultato promesso. In mancanza di esso vi sarà comunque e sempre INADEMPIMENTO da parte del professionista.
- L’Obbligazione di Mezzi , per questo tipo di responsabilità l’ulteriore risultato è al di fuori dell’obbligazione. Ciò significa che il Professionista (DEBITORE ) non promette un risultato al cliente/azienda (CREDITORE) ma si impegna – o perlomeno dovrebbe eticamente impegnarsi – a tenere un comportamento che soddisfi l’interesse del creditore (CLIENTE/AZIENDA) senza che il raggiungimento di un ulteriore risultato sia da ritenersi essenziale per l’interesse dello stesso.
Per quanto concerne l’attività professionale questa risponde a quanto stabilito dalla normativa delle Obbligazioni di Mezzi
Dunque nel caso in cui detti professionisti abbiano agito secondo l’impegno richiesto, gli stessi appaiono, davanti alla Legge, adempienti ed aventi diritto di compenso pur non avendo consentito al cliente/azienda di conseguire il risultato sperato.
A questo proposito si può portare ad esempio la sentenza della Corte di Cassazione del 26 aprile 2010 n.9916, che ha come oggetto la richiesta di un risarcimento danni derivante da responsabilità professionale, iniziata da un contribuente contro il proprio commercialista.
La causa civile è stata avviata a seguito di un avviso di accertamento emesso dall’Amministrazione Finanziaria per la variazione della dichiarazione dei redditi presentata dal cliente. Al contribuente era stata contestata da parte dell’Amministrazione Finanziaria la deducibilità di alcuni costi non affatto documentati, costi non inerenti l’anno a cui si riferiva la dichiarazione dei redditi, nonché per la detrazione dell’ILOR (IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI abrogata a partire dal 1° Gennaio 1998 ) in parte non spettante. La Corte di Cassazione ha ratificato quanto già stabilito dalla Corte d’Appello e ha condannato il Commercialista al pagamento della metà delle sanzioni applicate dall’erario a titolo di risarcimento parziale dei danni nei confronti del cliente – contribuente.
La Corte di Cassazione si è espressa in tal maniera in merito al criterio di valutazione del comportamento tenuto dal commercialista precisando che :
<<il professionista deve porre in essere i mezzi concettuali ed operativi che, in vista dell’opera da realizzare, appaiono idonei ad assicurare quel risultato che il committente e preponente si ripromette dall’esatto e corretto adempimento dell’incarico, con la conseguente valutazione del suo comportamento alla stregua della diligentia quam concreto >>.
Per quanto sopra, quando si parla di responsabilità delle figure professionali del commercialista, del tributarista e del consulente fiscale la realtà risulta essere molto variegata in quanto, come accade nella stragrande maggior parte dei casi, esistono molteplici differenti interpretazioni dell’innumerevole giurisprudenza che pone al centro del suo interesse il tema della responsabilità del professionista.
Di fatto, come diceva il mio professore di diritto, le Leggi sono subalterne ad un aspetto molto soggettivo che risulta essere quello della “INTERPRETAZIONE DELLA NORMA GIURIDICA”.
L’interpretazione varia, non solo per la diversa forma mentis che ciascun Giudice si è creato nel percorso del suo background, ma varia anche in relazione alla semplice punteggiatura.
Direte voi: come per la punteggiatura? Si, avete proprio capito bene, anche la punteggiatura influenza l’interpretazione della norma.
Con riferimento alla già citata sentenza della Corte di Cassazione, che ha in parte dato ragione al contribuente, è altrettanto importante conoscere che esistono altri orientamenti giurisprudenziali che, ponendo al centro dell’attenzione l’articolo 1218 del Codice Civile che recita
“il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”
Questo significa che il “cliente/azienda” deve sempre vigilare sull’operato del Professionista a cui ha dato l’incarico e, secondo la mia opinione è dovere del commercialista stesso informare adeguatamente il “cliente/azienda” per poter far si che, tra i suddetti soggetti, possa essere instaurato un rapporto di reciproca fiducia.